L�Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona ONLUS (AMCP) � stata trasformata nella FONDAZIONE PER LA SALUTOGENESI ONLUS

 

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Statuto

L�ASSOCIAZIONE PER LA MEDICINA CENTRATA SULLA PERSONA ONLUS si ispira ed uniforma la sua azione ai principi etici e ideali di seguito illustrati.

  • Premessa; Fini ideali
La tutela della salute della popolazione, l�umanizzazione, la personalizzazione e la sostenibilit� dei trattamenti si basano sulla centralit� del paziente nella scelta delle cure per una diversa percezione sociale della qualit� di esse e dell�attenzione che le istituzioni debbono essere capaci di rivolgere al bisogno sociale di umanizzazione della Medicina, quindi per una Medicina Umanistica ancorch� scientificamente fondata, cio� la Medicina Centrata sulla Persona. Si deve per ciascun essere umano ricostruire un centro di gravit� diagnostico-terapeutico che prenda in considerazione la globalit� dell�essere umano, vale a dire l�intrinseca unit� del suo essere, il piano fisico e mentale perch� � su questi livelli incessantemente interagenti che ogni essere umano si autostruttura spiritualmente come un unicum, che come tale va interpretato per essere curato. La Medicina Centrata sulla Persona consente quell�equilibrio psicofisico individuale che � la base di ogni possibile equilibrio sostenibile di qualsiasi societ� contemporanea e futura.

La Medicina Centrata sulla Persona � ampliamento della conoscenza e della pratica medica, quindi non solo in termini terapeutici ma soprattutto salutogenetici, per una vera sociologia della salute, per il suo carattere inclusivo e non esclusivo, per la sua valenza sistemica, quindi non meccanicistica e non riduzionistica.

Le Medicina Centrata sulla Persona � caratterizzata da una visione unitaria dell�essere senziente e del mondo, tiene in massimo conto la complessit� dei fenomeni naturali, lo studio delle relazioni essere umano-ambiente e delle interazioni tra psiche e corpo, il significato dell�integrit� spirituale dell�essere umano e il ruolo attivo del paziente ai fini della guarigione e del mantenimento dello stato di buona salute.

La Medicina Centrata sulla Persona riporta al centro della relazione medico-paziente la �narrazione� del paziente. Ne consegue il doveroso riconoscimento che questa narrazione reca consustanziale il �suo senso�, in tutte le sue declinazioni, nel campo dell�esistenza bio-psico-spirituale del paziente.

La Medicina Centrata sulla Persona � totale, aprioristico riconoscimento e rispetto della dignit� di ogni essere umano e quindi della sofferenza fisica, psichica e spirituale.

La Medicina Centrata sulla Persona � quindi anche Medicina Antropologica, che ha la salutogenesi e la sostenibilit� tra i suoi fondamenti, quindi Medicina Umanistica Scientificamente Fondata.

La promozione della salute, percepita come risorsa della vita quotidiana che mira al benessere, � definita come un processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e per migliorarlo, e questo pone in evidenza non solo gli aspetti individuali ma anche quelli collettivi e politici che ne condizionano le caratteristiche e i mutamenti.

La promozione della salute deve portare a condizioni di vita e di lavoro sicure, stimolanti, soddisfacenti, alla protezione degli ambienti naturali e artificiali, alla conservazione delle risorse naturali. Deve consentire una valutazione sistematica degli effetti dell�ambiente sul benessere delle persone e garantire strategie e azioni mirate ad indurre cambiamenti nel singolo e nella collettivit�.

La promozione della salute passa quindi necessariamente attraverso l�adozione di politiche pubbliche coordinate e tese a favorire e sviluppare beni e servizi pi� sani, ambienti igienici e non pericolosi, cambiamenti legislativi coerenti, mutamenti nell�organizzazione sociale e ambientale.

Inoltre educazione scolastica e salutogenesi costituiscono un binomio inscindibile e il successo nella realizzazione di politiche, principi, metodi per la promozione della salute nelle scuole pu� contribuire in modo significativo all�esperienza educativa da parte di tutti i giovani che in queste scuole vivono e apprendono.

Sono presi in considerazione i condizionamenti ambientali che interferiscono sulla facolt� decisionale dell�individuo e che rendono difficile la messa in pratica di un percorso consapevolmente scelto per la salvaguardia della salute.

A partire da questa osservazione di fondo, la Strategia Globale rimarca la pressante necessit� di un�azione coordinata da parte dei Governi, tesa a monitorare regolarmente il contesto ambientale e ad intervenire l� dove si frappongano ostacoli, indipendenti dalla volont� dell�individuo, all�adozione di corretti stili di vita.

Vanno cio� create condizioni favorevoli sia perch� ciascuno faccia proprio il bisogno di orientare la sua volont� verso scelte salutari sia perch� non intervengano a deviare le buone intenzioni fattori esterni, non controllabili o non sempre facilmente percepibili a livello individuale.

Occorre quindi in primo luogo formare la volont� del singolo per determinare in ciascuno una propensione interiorizzata e stabilizzata ad operare scelte consapevolmente indirizzate al proprio benessere.

Perci� occorre predisporre un percorso educativo che, attraverso la conoscenza (sapere) induca comportamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale della persona (saper essere).

La visione del mondo, le modalit� di approccio alla soluzione dei problemi, gli stili di vita che l�uomo adotta nella maturit� trovano la loro matrice nella variet� delle esperienze vissute in et� evolutiva, negli atteggiamenti e comportamenti che in quella fase di rapida crescita pi� stabilmente si strutturano nella sua personalit�.

Un intervento precoce, a partire gi� dai primi anni di vita, rappresenta, pertanto, lo strumento pi� idoneo a sviluppare nelle nuove generazioni l�attenzione verso i fattori dai quali dipendono il benessere individuale e della collettivit�.

La famiglia in prima istanza e la scuola secondariamente, ma solo da un punto di vista temporale, non possono trascurare tra i loro compiti educativi questo ambito della formazione dei giovani: non � dato �saper essere� se la dimensione psichica non si integra con la fisicit�, se al benessere della mente e dello spirito non si accompagna costantemente anche quello del corpo.

  • I principi e i riferimenti normativi
L�Associazione per la Medicina Centrata sulla Persona ONLUS, per quanto riguarda le Medicine Non Convenzionali (Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese, Medicina Ayurvedica, Medicina Omeopatica, Medicina Antroposofica, Omotossicologia, Fitoterapia, Osteopatia, Chiropratica, e assimilabili) primo oggetto del suo operare, si richiama alle Leggi, Disposizioni, Direttive degli Organismi Sovranazionali quali ONU, Parlamento Europeo, ecc. e per quanto riguarda la Legislazione Nazionale a tutte le Leggi, Disposizioni, Direttive della Repubblica Italiana concernenti la Medicina in generale nei suoi vari aspetti ed applicazioni, e nello specifico le Medicine Non Convenzionali (MNC) o Medicine Antropologiche, altrimenti dette nel mondo anglosassone Complementary and Alternative Medicine (CAM), ovvero Complementary Medicine (CM), oppure Traditional Medicine dall�Organizzazione Mondiale della Sanit�/World Health Organization (OMS/WHO).

L�Associazione trae la sua origine etica, ideale, storica nel �Documento di Consenso sulle Medicine Non Convenzionali in Italia� sottoscritto a Bologna il 20 ottobre 2003. All�indomani della Conferenza di Consenso sulle Medicine Non Convenzionali in Italia, in cui venne sottoscritto il Documento di Consenso, fu costituto a Bologna il 5 dicembre 2003 il Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le Medicine Non Convenzionali in Italia.

L�Associazione, in specie, nella sua azione di utilit� sociale preordinata al Rispetto della inviolabilit� e dignit� della vita e Strategia Globale della Salute, si richiama ai principi contenuti ed enunciati in:

-  Dichiarazione dei Diritti dell�Uomo e del Cittadino (1789)

-  Costituzione della Repubblica Italiana (1948)

-  Dichiarazione Universale dei Diritti dell�Uomo, ONU (1948)

-  Convenzione dei Diritti dell�Uomo e delle Libert� Fondamentali, Consiglio d�Europa (1950)

-  Dichiarazione di Helsinki (1964)

-  Dichiarazione di Alma Ata, OMS (1978)

-  Carta di Ottawa (1986)

-  Dichiarazione sulla promozione dei diritti dei pazienti in Europa (1994)

-  Parlamento Europeo, Risoluzione sul rispetto dei diritti dell�uomo (1996)

-  Carta di Lubiana sulla riforma dell�assistenza sanitaria (1996)

-  Dichiarazione di Jakarta sulla promozione della salute nel XXI Secolo (1997)

-  Consiglio d�Europa, Convenzione per la protezione dei Diritti dell�Uomo e della Dignit� dell�Essere Umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (1997)

-  Parlamento Europeo, Risoluzione n. 75 sullo Statuto delle Medicine Non Convenzionali (1997)

-  Dichiarazione Mondiale sulla Salute, OMS (1998)

-  Health21: La salute per tutti nel XXI secolo, la strategia dell�OMS per la Regione Europea, OMS (1998);

-  Commissione Europea, Directorate-General Science, Research and Development: COST Action B-4 �Unconventional medicine in Europe� Responses to the COST B-4 Questionnaire (1998)

-  Commissione Europea, Directorate-General Science, Research and Development (1998) COST Action B-4 �Unconventional medicine�, Final report of the management committee 1993-98�.

-  Commissione Europea, Directorate-General Science, Research and Development (1999) COST Action B-4 �Unconventional medicine�, Supplement to the final report of the management committee 1993-98

-  Consiglio d�Europa, Risoluzione n. 1206, Necessit� di un riconoscimento delle principali Medicine Non Convenzionali (1999)

-  Consiglio d�Europa, Raccomandazione per lo sviluppo di istituzioni per la partecipazione dei cittadini e dei pazienti nei processi di decisione riguardanti l�assistenza sanitaria (2000)

-  Legge n. 145/2001, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d�Europa per la protezione dei diritti dell�uomo e della dignit� dell�essere umano riguardo all�applicazione della biologia e della medicina �Convenzione di Oviedo sui diritti dell�uomo e sulla biomedicina� (1997), nonch� del Protocollo addizionale n. 168 sul divieto di clonazione di esseri umani (1998)

-  Carta Europea dei Diritti del Malato (2002)

-  Linee Guida sulle Medicine e Pratiche Non Convenzionali, FNOMCeO (2002)

-  Linee Guida in Medicina Veterinaria Non Convenzionale, FNOVI (2003)

-  Documento di Consenso sulle Medicine Non Convenzionali in Italia, Conferenza di Consenso (2003)

-  Trattato che adotta una Costituzione per l�Europa (2004)

-  Carta di Firenze (2005)

-  Parlamento Europeo, VII Programma per la Ricerca e lo Sviluppo (2007-2013)

L�Associazione in tal modo tutela, salvaguarda, promuove, studia, tramanda e applica il patrimonio culturale dei saperi e dei sistemi medici e di salute antropologici sia occidentali sia orientali, nel rispetto dell�integrit� originaria e tradizionale dei singoli paradigmi e lignaggi.

  • I principi etici di gestione
L�azione dell�Associazione � inoltre ispirata al rispetto e tutela della vita e della qualit� della vita, al rispetto dell�ambiente, alla cultura della sostenibilit�.

L�Associazione si attiene a criteri di etica gestionale, anche intesa in termini di economicit�, razionalizzazione e semplificazione ed efficienza nella conduzione organizzativa dell�associazione.

Data tale premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale dell�atto costituto dell�Associazione, si precisa quanto segue.

  • Scopo e oggetto
L�Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalit� di solidariet� sociale ai sensi e per gli effetti degli art. 10 ss. del D.lgs n. 460/97.  In specie nel perseguimento dei propri fini istituzionali, l�associazione opera negli ambiti:

a)   della assistenza sociale e socio sanitaria, ai sensi dell�art. 10 co. 1 lett a) n. 1) del D.lgs n. 460/97, con l�applicazione delle Medicine Non Convenzionali o Medicine Antropologiche, quali Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese, Medicina Ayurvedica, Medicina Omeopatica, Medicina Antroposofica, Omotossicologia, Fitoterapia, Osteopatia, Chiropratica; e assimilabili.

b)   della beneficenza, ai sensi e per gli effetti dell�art. dell�art. 10 co. 1 lett a) n. 3) del D.lgs n. 460/97,  a favore di persone in oggettive condizioni di svantaggio economico e sociale, nonch� a favore di altre ONLUS che perseguano finalit� di solidariet� sociale nei settori di cui all�art. 10 del D.lgs n. 460/97, la cui azione sia compatibile con i fini statutari dell�Associazione;

c)   della tutela dei diritti civili, attraverso la gratuita attivit� dell�Associazione tesa a sensibilizzare la collettivit� sui valori cui l�Associazione si ispira, ed operare attivit� di divulgazione della conoscenza e della cultura del benessere, incentrata sulla centralit� della persona.

Per attuare tali scopi l�associazione potr�:

1)   erogare servizi nell�ambito delle terapie proprie delle Medicine Non Convenzionali, e dei �sistemi di salute� correlati, in specie a favore di persone bisognose o altrimenti svantaggiate in relazione alle proprie condizioni economiche e/o sociali, con particolare riferimento ai bambini e alle persone anziane o affette da forme di disabilit�;

2)   promuovere, organizzare, attivare e sostenere, anche economicamente, ogni iniziativa diretta ed indiretta, da parte di enti pubblici e privati che operano senza fini di lucro, orientata alle finalit� sociali innanzi precisate;

3)   promuovere, e sostenere ogni iniziativa diretta e indiretta, finalizzata a favorire la tutela dei diritti del cittadino, e il progresso degli studi e delle ricerche nei vari campi di intervento delle Medicine Non Convenzionali nella Sanit� in generale, anche in collaborazione con Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituti internazionali, nazionali e locali e con Istituti Universitari in Italia e all�estero.

4)   promuovere, e sostenere, anche economicamente, ogni iniziativa diretta ed indiretta, da parte di enti pubblici e privati che operano senza fini di lucro nell�ambito della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

5)   promuovere, organizzare, attivare e sostenere, anche economicamente, ogni attivit� tesa ad operare la tutela dei diritti della persona, del diritto alla salute e alla tutela della vita e della qualit� della vita, nonch� la tutela dei diritti del malato, anche attraverso una diffusione, divulgazione, e informazioni delle conoscenze e delle informazioni aggiornate sull�attivit� di ricerca, diagnosi e cura nel campo della medicina integrativa non convenzionale.

6)   promuovere, organizzare, attivare e sostenere, attivit� in ambito mass � mediatico, tra cui in specie, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali, ricerche ed attivit� di studio nonch� mostre convegni, meeting, pubblicazioni, ed altre iniziative connesse, negli ambiti di intervento della associazione, tese a valorizzare, diffondere i valori cui l�associazione si ispira.

7)   Tra le attivit� connesse, in particolare, l�associazione potr� curare la pubblicazione, attraverso ogni modalit� consentita dalla normativa vigente (stampa; diffusione internet; e simili), di saggi monografici, lavori, ricerche e pubblicazioni in genere, nell�ambito delle �Medicine Non Convenzionali e della Medicina Centrata sulla Persona�.

L�associazione esclude espressamente lo svolgimento di attivit� diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

L�associazione potr� compiere le operazioni strumentali, di carattere mobiliare, immobiliare, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute necessarie o utili al raggiungimento dello scopo istituzionale, tra cui in specie:

  • amministrare i beni facenti parte del proprio patrimonio, ovvero di cui abbia la disponibilit� in qualit� di locatrice, comodataria, usufruttuaria;
  • stipulare convenzioni, accordi di qualsiasi tipo con altri enti, tra cui fondazioni, associazioni, altri enti e istituzioni, pubblici e privati, la cui attivit� sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di finalit� analoghe o comunque connesse a quelle dell�associazione.
Per dare attuazione ai propri scopi, l�associazione potr� collaborare con ogni soggetto pubblico o privati che ne condivida gli scopi.

STATUTO

Titolo I � Denominazione, sede e durata

Art. 1 � Denominazione

E� costituita l�associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilit� sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 460/97, con la denominazione <<ASSOCIAZIONE PER LA MEDICINA CENTRATA SULLA PERSONA ONLUS>>.

L�associazione, previa iscrizione nell�anagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilit� sociale, ex art. 11 D.lgs n. 460/97, assume nella propria denominazione, ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione �organizzazione non lucrativa di utilit� sociale� o l�acronimo �ONLUS�.

Art. 2 � Sede

L�associazione ha sede in Bologna, via San Vitale, n. 40/3A.

Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative, anche altrove.

Art. 3 � Durata

L�Associazione ha durata illimitata e pu� essere sciolta a norma del presente statuto, alle condizioni e con le modalit� di seguito indicate.

Titolo II � Scopi e finalit�

Art. 4 � Finalit� e scopo

L�Associazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalit� di solidariet� sociale ai sensi e per gli effetti degli art. 10 ss. del D.lgs n. 460/97.

L�Associazione prevede espressamente  il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonch� fondi, riserve o capitale durante la vita dell�organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L�Associazione prevede espressamente l�obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivit� istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, l�associazione opera nell�ambito della assistenza sociale e socio sanitaria, ai sensi dell�art. 10 co. 1 lett a) n. 1) del D.lgs n. 460/97, con l�applicazione delle Medicine Non Convenzionali o Medicine Antropologiche, quali Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese, Medicina Ayurvedica, Medicina Omeopatica, Medicina Antroposofica, Omotossicologia, Fitoterapia, Osteopatia, Chiropratica; e assimilabili.

L�associazione potr� inoltre svolgere, nei limiti ed alle condizioni previsti dal D.lgs n. 460/97:

a)   attivit� di beneficenza, ai sensi e per gli effetti dell�art. dell�art. 10 co. 1 lett a) n. 3) del D.lgs n. 460/97; nei limiti ivi previsti;

b)   attivit� di tutela dei diritti civili; ai sensi e per gli effetti dell�art. dell�art. 10 co. 1 lett a) n. 10) del D.lgs n. 460/97; nei limiti ivi previsti;

Per attuare tali scopi l�associazione potr�:

1)    erogare servizi sociali e socio sanitari nell�ambito delle terapie proprie delle Medicine Non Convenzionali e dei �sistemi di salute� correlati, a favore di persone svantaggiate in relazione alle proprie condizioni fisiche, economiche e/o sociali, con particolare riferimento ai bambini e alle persone anziane o affette da forme di disabilit�;

2)    promuovere ed attuare iniziative di beneficenza, a sostegno di soggetti svantaggiati in relazione alle proprie condizioni psichiche, fisiche, economiche e/o sociali;

3)    promuovere ed attuare ogni iniziativa diretta a favorire la tutela del diritto alla salute, i diritti del malato, tutela della vita e qualit� della vita.

Per attuare tali scopi l�associazione potr� collaborare, attraverso convenzioni, con altre ONLUS ed enti senza scopo di lucro che perseguano finalit� analoghe e/o con enti pubblici che operino in ambiti e con finalit� compatibili con quelli dell�associazione.

L�associazione prevede espressamente il divieto di svolgere attivit� diverse da quelle di cui all�art. 10 co. 1 lett a) del D.lgs n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attivit� accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. L�esercizio delle attivit� connesse � consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nell�ambito di ciascuno dei settori di attivit� ex lett. a) co. 1 art. 10 del D.lgs n. 460/97, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi eventuali proventi non superino il 66 percento delle spese complessive dell�organizzazione.

Tra le attivit� connesse in quanto integrative dell�assistenza sociale e socio sanitaria e dell�attivit� di tutela dei diritti rientra la divulgazione delle informazioni aggiornate sull�attivit� di ricerca, diagnosi e cura nel campo della medicina centrata sulla persona.

Titolo III � Ordinamento interno e rapporto associativo

Art. 5 � Ordinamento interno � principi

L�ordinamento interno � ispirato ai principi di uguaglianza tra i soci, disciplina uniforme del rapporto associativo, libera elettivit� delle cariche, effettivit� del rapporto associativo e democraticit� degli organi. E� espressamente esclusa la temporaneit� del rapporto associativo. Tutti i soci maggiori di et� hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 6 � Soci

Possono essere soci dell�Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e le finalit�. Non possono essere soci le persone giuridiche aventi scopi di lucro. Inoltre non possono essere soci gli enti pubblici, le societ� commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.

L�ammissione all�Associazione, da richiedersi per iscritto al Presidente, � deliberata dal Consiglio Direttivo. L�eventuale diniego di iscrizione deve essere in ogni caso motivato.

Le persone giuridiche sono rappresentate dalle persone fisiche all�uopo designate secondo le regole e le competenze degli organi sociali e istituzionali propri della persona giuridica socia. Con le medesime modalit� la persona giuridica socia pu� deliberare eventuali sostituzioni.

Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri. Tutti i soci possono partecipare, con pari diritti, all�elettorato attivo e passivo degli organi sociali dell�associazione.

Tutti i soci hanno l�obbligo di concorrere al sostegno economico dell�associazione e contribuire al versamento della quota associativa, nella misura e secondo i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.

La quota associativa annuale, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, ha validit� fino al 31 dicembre di ogni anno.

Art. 7 � Domanda di ammissione

L�ammissione all�Associazione deve essere proposta per iscritto, ed indirizzata al Presidente del Consiglio direttivo dell�associazione.

I soggetti che richiedono l�ammissione a socio si obbligano ad accettare il presente statuto e si obbligano altres� a concorrere al sostenimento dell�attivit� dell�associazione, sia sotto il profilo materiale, partecipando concretamente alla vita associativa, sia economicamente concorrendo al versamento delle quote associative, ordinarie e straordinarie, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.

I richiedenti persone giuridiche, inoltre, allegano alla domanda di ammissione copia conforme del proprio statuto con l�elenco soci e la delibera dell�organo sociale competente che ha deliberato in merito alla volont� di aderire all�Associazione per la medicina centrata sulla persona, nonch� la delega conferita alla persona fisica legittimata a rappresentare il socio persona giuridica nei rapporti con l�Associazione.

Art. 8 � Recesso, decadenza, esclusione

Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona fisica socio o per la sopravvenuta estinzione della persona giuridica socio, si risolve per recesso o per esclusione:

a)   il recesso � comunicato dal socio che non sia pi� in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali, ed � efficace, previa �presa d�atto� del Consiglio Direttivo;

b)   l�esclusione dell�associato pu� essere disposta, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con l�etica e le finalit� associative;

c)   il socio pu� essere altres� escluso qualora non concorra economicamente al sostegno dell�associazione, omettendo di versare la quota associativa, entro i termini previsti dal Consiglio direttivo, o in caso di morosit� verso l�Associazione;

Dalla data in cui � efficace il recesso o l�esclusione, cessano tutti i diritti spettanti all�associato in base al presente statuto, da cui deriva l�impossibilit� di partecipare alla vita associativa e alle attivit� dell�associazione, e fermo restando in ogni caso il diritto di credito dell�Associazione sulle quote associative maturate e non versate dal socio.

Il socio che cessa di appartenere all�Associazione per qualsiasi causa, non pu� rivendicare alcun diritto sul patrimonio dell�Associazione e sulle quote o liberalit� versate all�Associazione che sono, in ogni caso, non ripetibili.

Titolo IV � Organi

Art. 9 � Organi dell�Associazione

Sono organi dell�Associazione:

  • l�Assemblea;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente;
  • l�organo di controllo, ove nominato;
Art. 10 -  Assemblea

L�Assemblea � composta da tutti i soci dell�Associazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Non possono partecipare all�assemblea i soci per i quali il consiglio direttivo abbia verificato una legittima causa di esclusione ai sensi del presente statuto.

All�Assemblea compete:

a)   eleggere il Consiglio Direttivo;

b)   approvare il bilancio;

c)   approvare i regolamenti associativi;

d)   approvare le modifiche statutarie;

e)   deliberare lo scioglimento della associazione.

L�Assemblea dell�Associazione deve essere convocata almeno una volta all�anno, entro il 30 giugno di ogni anno, per l�approvazione del bilancio consuntivo, per l�approvazione dell�attivit� svolta, e per l�approvazione del bilancio previsionale dell�anno in corso.

La convocazione � fatta dal Presidente mediante avviso scritto (a mezzo posta; telegramma; raccomandata, telefax; posta elettronica; o altri mezzi equipollenti), contenente l�ordine del giorno, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per l�Assemblea.

L�Assemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessit� o quando ne � fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.

In prima convocazione l�Assemblea � validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa � validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

Le deliberazioni dell�Assemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

Le modifiche dello statuto devono essere approvate sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei tre quarti dei soci. Lo scioglimento dell�Associazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Le delibere assembleari sono verbalizzate e opportunamente riportate nel libro delle decisioni dell�assemblea dei soci.

Art. 11 � Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo � composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di quindici soci, compreso il Presidente, eletti dall�Assemblea, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La durata in carica dei primi membri eletti in sede di costituzione � determinata in seno all�atto costitutivo.

Il Consiglio � convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne � fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione � fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente l�ordine del giorno, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo pu� essere convocato con preavviso di 2 (due) giorni.

Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati all�Assemblea ai sensi del presente statuto. In specie, spettano al Consiglio Direttivo:

a)     l�attuazione degli scopi dell�Associazione, e delle delibere assembleari;

b)     la determinazione dei contributi associativi di prima iscrizione e/o annuali, necessari a sostenere economicamente l�attivit� dell�associazione;

c)     l�accoglimento o il rifiuto delle domande di iscrizione e le decisioni relative alla perdita della qualit� di socio;

d)     le delibere relative alla cessazione del rapporto associativo.

e)     la programmazione delle attivit� dell�associazione e presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre all�approvazione dell�assemblea dei soci.

Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.

Le delibere del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e opportunamente riportate nel libro delle delibere dell�organo amministrativo.

Il Consiglio Direttivo pu� delegare alcune delle proprie attribuzioni relativamente alle attivit� di ordinaria amministrazione a uno o pi� consiglieri con le cariche di Tesoriere e di Segretario. Nella relativa delibera di nomina sono stabiliti i poteri delegati, che possono essere in qualunque momento revocati ed avocati a s� dal Consiglio.

Art. 12 � Presidente

Il Presidente dell�Associazione viene eletto dall�assemblea dei soci, in sede di elezione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente rappresenta l�Associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano l�Associazione.

Egli presiede l�Assemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, ne cura l�ordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere pi� anziano.

Art. 13 � Organo di controllo

L�assemblea dei soci pu� nominare un revisore contabile al quale attribuire la funzione di controllo dei conti e di revisione del bilancio.

Art. 14 � Cariche sociali e compensi

I compensi spettanti per le cariche sociali sono stabilite nella relativa delibera di nomina.

Ai membri del Consiglio Direttivo pu� essere attribuito un emolumento a titolo di gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell�espletamento dell�incarico.

Al Presidente pu� inoltre essere attribuito un emolumento in relazione al proprio incarico ed attribuzioni istituzionali, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nell�espletamento dell�incarico.

E� in ogni caso vietata la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, ove istituito, di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal d.P.R. n. 645/94 e dal D.L. 239/1995, convertito dalla legge 03/08/95, n. 336, per il presidente del collegio sindacale delle societ� per azioni.

Titolo V � Patrimonio � Esercizio Finanziario

Art. 15 � Patrimonio

Il patrimonio dell�Associazione � costituito:

1)   dal fondo di dotazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali; tale fondo � costituito dalla dotazione iniziale dell�associazione e da ogni ulteriore somma destinata ad incremento del fondo medesimo fino al raggiungimento di euro 10.000=;

2)   dal fondo patrimoniale vincolato, costituito dalle somme per le quali, per espressa delibera del Consiglio direttivo in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;

3)   dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.

Art. 16  � Risorse economiche

L�Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attivit�:

1)   dalle quote associative;

2)   da contributi e donazioni mobiliari ed immobiliari, da parte di enti pubblici e privati e da parte di persone fisiche, nonch� oblazioni, legati ed erogazioni da parte dei soci e di quanti intendano sostenere gli scopi dell�Associazione;

3)   dall�esercizio delle attivit� istituzionali e connesse, esercitate nei limiti di legge e conformemente a quanto previsto dall�art. 4 dello statuto;

4)   da ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali dell�associazione;

5)   dalle entrate derivanti da attivit� occasionali di raccolta fondi;

Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi all�atto dell�adesione all�Associazione da parte di chi intende aderire all�Associazione nonch�, eventualmente, la quota associativa annuale dell�Associazione, a carico di tutti i soci anche gi� iscritti.

Art. 17 � Esercizio finanziario

L�esercizio finanziario dell�Associazione � annuale e decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31/12/2008.

Ogni anno deve essere redatto dal Consiglio Direttivo il bilancio della gestione dell�Associazione che � approvato dall�Assemblea entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell�esercizio finanziario.

L�Associazione prevede espressamente il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonch� fondi, riserve o capitale durante la vita dell�organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Tale divieto opera sia durante la vita dell�associazione, sia in caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi causa. L�Associazione prevede espressamente l�obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attivit� istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come precisato al precedente articolo 4.

Titolo VI � Convenzioni

Art. 18 � Convenzioni

Le convenzioni tra l�Associazione e gli enti pubblici o altri enti e soggetti sono approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.

Titolo VII � Scioglimento e rinvio

Art. 19 � Scioglimento

In caso di scioglimento dell�Associazione, l�Assemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, nonch� stabilire le modalit� della liquidazione. Lo scioglimento dell�associazione � deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

L�assemblea che delibera lo scioglimento dovr� altres� prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilit� sociale o a fini di pubblica utilit�, sentito l�organismo di controllo di cui all�articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.

Art. 20 Controversie

Per ogni controversia concernente l�interpretazione del presente statuto � competente il Foro di Bologna.

Art. 21 � Rinvio

Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile, e al D.lgs. 460/97.

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Master in Sistemi Sanitari, Medicine
Tradizionali e Non Convenzionali
Anno Accademico 2016-17
Universit� di Milano-Bicocca
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