- Premessa; Fini ideali
La Medicina Centrata sulla Persona è ampliamento della conoscenza e della pratica medica, quindi non solo in termini terapeutici ma soprattutto salutogenetici, per una vera sociologia della salute, per il suo carattere inclusivo e non esclusivo, per la sua valenza sistemica, quindi non meccanicistica e non riduzionistica.
Le Medicina Centrata sulla Persona è caratterizzata da una visione unitaria dellessere senziente e del mondo, tiene in massimo conto la complessità dei fenomeni naturali, lo studio delle relazioni essere umano-ambiente e delle interazioni tra psiche e corpo, il significato dellintegrità spirituale dellessere umano e il ruolo attivo del paziente ai fini della guarigione e del mantenimento dello stato di buona salute.
La Medicina Centrata sulla Persona riporta al centro della relazione medico-paziente la «narrazione» del paziente. Ne consegue il doveroso riconoscimento che questa narrazione reca consustanziale il «suo senso», in tutte le sue declinazioni, nel campo dellesistenza bio-psico-spirituale del paziente.
La Medicina Centrata sulla Persona è totale, aprioristico riconoscimento e rispetto della dignità di ogni essere umano e quindi della sofferenza fisica, psichica e spirituale.
La Medicina Centrata sulla Persona è quindi anche Medicina Antropologica, che ha la salutogenesi e la sostenibilità tra i suoi fondamenti, quindi Medicina Umanistica Scientificamente Fondata.
La promozione della salute, percepita come risorsa della vita quotidiana che mira al benessere, è definita come un processo che conferisce alle popolazioni i mezzi per assicurare un maggior controllo sul loro livello di salute e per migliorarlo, e questo pone in evidenza non solo gli aspetti individuali ma anche quelli collettivi e politici che ne condizionano le caratteristiche e i mutamenti.
La promozione della salute deve portare a condizioni di vita e di lavoro sicure, stimolanti, soddisfacenti, alla protezione degli ambienti naturali e artificiali, alla conservazione delle risorse naturali. Deve consentire una valutazione sistematica degli effetti dellambiente sul benessere delle persone e garantire strategie e azioni mirate ad indurre cambiamenti nel singolo e nella collettività.
La promozione della salute passa quindi necessariamente attraverso ladozione di politiche pubbliche coordinate e tese a favorire e sviluppare beni e servizi più sani, ambienti igienici e non pericolosi, cambiamenti legislativi coerenti, mutamenti nellorganizzazione sociale e ambientale.
Inoltre educazione scolastica e salutogenesi costituiscono un binomio inscindibile e il successo nella realizzazione di politiche, principi, metodi per la promozione della salute nelle scuole può contribuire in modo significativo allesperienza educativa da parte di tutti i giovani che in queste scuole vivono e apprendono.
Sono presi in considerazione i condizionamenti ambientali che interferiscono sulla facoltà decisionale dellindividuo e che rendono difficile la messa in pratica di un percorso consapevolmente scelto per la salvaguardia della salute.
A partire da questa osservazione di fondo, la Strategia Globale rimarca la pressante necessità di unazione coordinata da parte dei Governi, tesa a monitorare regolarmente il contesto ambientale e ad intervenire là dove si frappongano ostacoli, indipendenti dalla volontà dellindividuo, alladozione di corretti stili di vita.
Vanno cioè create condizioni favorevoli sia perché ciascuno faccia proprio il bisogno di orientare la sua volontà verso scelte salutari sia perché non intervengano a deviare le buone intenzioni fattori esterni, non controllabili o non sempre facilmente percepibili a livello individuale.
Occorre quindi in primo luogo formare la volontà del singolo per determinare in ciascuno una propensione interiorizzata e stabilizzata ad operare scelte consapevolmente indirizzate al proprio benessere.
Perciò occorre predisporre un percorso educativo che, attraverso la conoscenza (sapere) induca comportamenti (saper fare) coerenti con un modello di vita improntato al benessere globale della persona (saper essere).
La visione del mondo, le modalità di approccio alla soluzione dei problemi, gli stili di vita che luomo adotta nella maturità trovano la loro matrice nella varietà delle esperienze vissute in età evolutiva, negli atteggiamenti e comportamenti che in quella fase di rapida crescita più stabilmente si strutturano nella sua personalità.
Un intervento precoce, a partire già dai primi anni di vita, rappresenta, pertanto, lo strumento più idoneo a sviluppare nelle nuove generazioni lattenzione verso i fattori dai quali dipendono il benessere individuale e della collettività.
La famiglia in prima istanza e la scuola secondariamente, ma solo da un punto di vista temporale, non possono trascurare tra i loro compiti educativi questo ambito della formazione dei giovani: non è dato «saper essere» se la dimensione psichica non si integra con la fisicità, se al benessere della mente e dello spirito non si accompagna costantemente anche quello del corpo.
- I principi e i riferimenti normativi
LAssociazione trae la sua origine etica, ideale, storica nel Documento di Consenso sulle Medicine Non Convenzionali in Italia sottoscritto a Bologna il 20 ottobre 2003. Allindomani della Conferenza di Consenso sulle Medicine Non Convenzionali in Italia, in cui venne sottoscritto il Documento di Consenso, fu costituto a Bologna il 5 dicembre 2003 il Comitato Permanente di Consenso e Coordinamento per le Medicine Non Convenzionali in Italia.
LAssociazione, in specie, nella sua azione di utilità sociale preordinata al Rispetto della inviolabilità e dignità della vita e Strategia Globale della Salute, si richiama ai principi contenuti ed enunciati in:
- Dichiarazione dei Diritti dellUomo e del Cittadino (1789)
- Costituzione della Repubblica Italiana (1948)
- Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo, ONU (1948)
- Convenzione dei Diritti dellUomo e delle Libertà Fondamentali, Consiglio dEuropa (1950)
- Dichiarazione di Helsinki (1964)
- Dichiarazione di Alma Ata, OMS (1978)
- Carta di Ottawa (1986)
- Dichiarazione sulla promozione dei diritti dei pazienti in Europa (1994)
- Parlamento Europeo, Risoluzione sul rispetto dei diritti delluomo (1996)
- Carta di Lubiana sulla riforma dellassistenza sanitaria (1996)
- Dichiarazione di Jakarta sulla promozione della salute nel XXI Secolo (1997)
- Consiglio dEuropa, Convenzione per la protezione dei Diritti dellUomo e della Dignità dellEssere Umano nei confronti delle applicazioni della biologia e della medicina (1997)
- Parlamento Europeo, Risoluzione n. 75 sullo Statuto delle Medicine Non Convenzionali (1997)
- Dichiarazione Mondiale sulla Salute, OMS (1998)
- Health21: La salute per tutti nel XXI secolo, la strategia dellOMS per la Regione Europea, OMS (1998);
- Commissione Europea, Directorate-General Science, Research and Development: COST Action B-4 «Unconventional medicine in Europe» Responses to the COST B-4 Questionnaire (1998)
- Commissione Europea, Directorate-General Science, Research and Development (1998) COST Action B-4 «Unconventional medicine», Final report of the management committee 1993-98».
- Commissione Europea, Directorate-General Science, Research and Development (1999) COST Action B-4 «Unconventional medicine», Supplement to the final report of the management committee 1993-98
- Consiglio dEuropa, Risoluzione n. 1206, Necessità di un riconoscimento delle principali Medicine Non Convenzionali (1999)
- Consiglio dEuropa, Raccomandazione per lo sviluppo di istituzioni per la partecipazione dei cittadini e dei pazienti nei processi di decisione riguardanti lassistenza sanitaria (2000)
- Legge n. 145/2001, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio dEuropa per la protezione dei diritti delluomo e della dignità dellessere umano riguardo allapplicazione della biologia e della medicina «Convenzione di Oviedo sui diritti delluomo e sulla biomedicina» (1997), nonché del Protocollo addizionale n. 168 sul divieto di clonazione di esseri umani (1998)
- Carta Europea dei Diritti del Malato (2002)
- Linee Guida sulle Medicine e Pratiche Non Convenzionali, FNOMCeO (2002)
- Linee Guida in Medicina Veterinaria Non Convenzionale, FNOVI (2003)
- Documento di Consenso sulle Medicine Non Convenzionali in Italia, Conferenza di Consenso (2003)
- Trattato che adotta una Costituzione per lEuropa (2004)
- Carta di Firenze (2005)
- Parlamento Europeo, VII Programma per la Ricerca e lo Sviluppo (2007-2013)
LAssociazione in tal modo tutela, salvaguarda, promuove, studia, tramanda e applica il patrimonio culturale dei saperi e dei sistemi medici e di salute antropologici sia occidentali sia orientali, nel rispetto dellintegrità originaria e tradizionale dei singoli paradigmi e lignaggi.
- I principi etici di gestione
LAssociazione si attiene a criteri di etica gestionale, anche intesa in termini di economicità, razionalizzazione e semplificazione ed efficienza nella conduzione organizzativa dellassociazione.
Data tale premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale dellatto costituto dellAssociazione, si precisa quanto segue.
- Scopo e oggetto
a) della assistenza sociale e socio sanitaria, ai sensi dellart. 10 co. 1 lett a) n. 1) del D.lgs n. 460/97, con lapplicazione delle Medicine Non Convenzionali o Medicine Antropologiche, quali Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese, Medicina Ayurvedica, Medicina Omeopatica, Medicina Antroposofica, Omotossicologia, Fitoterapia, Osteopatia, Chiropratica; e assimilabili.
b) della beneficenza, ai sensi e per gli effetti dellart. dellart. 10 co. 1 lett a) n. 3) del D.lgs n. 460/97, a favore di persone in oggettive condizioni di svantaggio economico e sociale, nonché a favore di altre ONLUS che perseguano finalità di solidarietà sociale nei settori di cui allart. 10 del D.lgs n. 460/97, la cui azione sia compatibile con i fini statutari dellAssociazione;
c) della tutela dei diritti civili, attraverso la gratuita attività dellAssociazione tesa a sensibilizzare la collettività sui valori cui lAssociazione si ispira, ed operare attività di divulgazione della conoscenza e della cultura del benessere, incentrata sulla centralità della persona.
Per attuare tali scopi lassociazione potrà:
1) erogare servizi nellambito delle terapie proprie delle Medicine Non Convenzionali, e dei «sistemi di salute» correlati, in specie a favore di persone bisognose o altrimenti svantaggiate in relazione alle proprie condizioni economiche e/o sociali, con particolare riferimento ai bambini e alle persone anziane o affette da forme di disabilità;
2) promuovere, organizzare, attivare e sostenere, anche economicamente, ogni iniziativa diretta ed indiretta, da parte di enti pubblici e privati che operano senza fini di lucro, orientata alle finalità sociali innanzi precisate;
3) promuovere, e sostenere ogni iniziativa diretta e indiretta, finalizzata a favorire la tutela dei diritti del cittadino, e il progresso degli studi e delle ricerche nei vari campi di intervento delle Medicine Non Convenzionali nella Sanità in generale, anche in collaborazione con Associazioni, Enti pubblici e privati, Istituti internazionali, nazionali e locali e con Istituti Universitari in Italia e allestero.
4) promuovere, e sostenere, anche economicamente, ogni iniziativa diretta ed indiretta, da parte di enti pubblici e privati che operano senza fini di lucro nellambito della ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
5) promuovere, organizzare, attivare e sostenere, anche economicamente, ogni attività tesa ad operare la tutela dei diritti della persona, del diritto alla salute e alla tutela della vita e della qualità della vita, nonché la tutela dei diritti del malato, anche attraverso una diffusione, divulgazione, e informazioni delle conoscenze e delle informazioni aggiornate sullattività di ricerca, diagnosi e cura nel campo della medicina integrativa non convenzionale.
6) promuovere, organizzare, attivare e sostenere, attività in ambito mass mediatico, tra cui in specie, seminari, corsi di ogni genere, manifestazioni culturali, ricerche ed attività di studio nonché mostre convegni, meeting, pubblicazioni, ed altre iniziative connesse, negli ambiti di intervento della associazione, tese a valorizzare, diffondere i valori cui lassociazione si ispira.
7) Tra le attività connesse, in particolare, lassociazione potrà curare la pubblicazione, attraverso ogni modalità consentita dalla normativa vigente (stampa; diffusione internet; e simili), di saggi monografici, lavori, ricerche e pubblicazioni in genere, nellambito delle Medicine Non Convenzionali e della Medicina Centrata sulla Persona.
Lassociazione esclude espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle menzionate nel presente articolo, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.
Lassociazione potrà compiere le operazioni strumentali, di carattere mobiliare, immobiliare, commerciali e finanziarie, nel rispetto della normativa vigente, che saranno ritenute necessarie o utili al raggiungimento dello scopo istituzionale, tra cui in specie:
- amministrare i beni facenti parte del proprio patrimonio, ovvero di cui abbia la disponibilità in qualità di locatrice, comodataria, usufruttuaria;
- stipulare convenzioni, accordi di qualsiasi tipo con altri enti, tra cui fondazioni, associazioni, altri enti e istituzioni, pubblici e privati, la cui attività sia rivolta direttamente o indirettamente al perseguimento di finalità analoghe o comunque connesse a quelle dellassociazione.
STATUTO
Titolo I Denominazione, sede e durata
Art. 1 Denominazione
E costituita lassociazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 460/97, con la denominazione <<ASSOCIAZIONE PER LA MEDICINA CENTRATA SULLA PERSONA ONLUS>>.
Lassociazione, previa iscrizione nellanagrafe unica delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, ex art. 11 D.lgs n. 460/97, assume nella propria denominazione, ed in ogni segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione «organizzazione non lucrativa di utilità sociale» o lacronimo «ONLUS».
Art. 2 Sede
Lassociazione ha sede in Bologna, via San Vitale, n. 40/3A.
Con deliberazione del proprio Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e/o amministrative, anche altrove.
Art. 3 Durata
LAssociazione ha durata illimitata e può essere sciolta a norma del presente statuto, alle condizioni e con le modalità di seguito indicate.
Titolo II Scopi e finalità
Art. 4 Finalità e scopo
LAssociazione non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ai sensi e per gli effetti degli art. 10 ss. del D.lgs n. 460/97.
LAssociazione prevede espressamente il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dellorganizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. LAssociazione prevede espressamente lobbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Nel perseguimento dei propri fini istituzionali, lassociazione opera nellambito della assistenza sociale e socio sanitaria, ai sensi dellart. 10 co. 1 lett a) n. 1) del D.lgs n. 460/97, con lapplicazione delle Medicine Non Convenzionali o Medicine Antropologiche, quali Agopuntura, Medicina Tradizionale Cinese, Medicina Ayurvedica, Medicina Omeopatica, Medicina Antroposofica, Omotossicologia, Fitoterapia, Osteopatia, Chiropratica; e assimilabili.
Lassociazione potrà inoltre svolgere, nei limiti ed alle condizioni previsti dal D.lgs n. 460/97:
a) attività di beneficenza, ai sensi e per gli effetti dellart. dellart. 10 co. 1 lett a) n. 3) del D.lgs n. 460/97; nei limiti ivi previsti;
b) attività di tutela dei diritti civili; ai sensi e per gli effetti dellart. dellart. 10 co. 1 lett a) n. 10) del D.lgs n. 460/97; nei limiti ivi previsti;
Per attuare tali scopi lassociazione potrà:
1) erogare servizi sociali e socio sanitari nellambito delle terapie proprie delle Medicine Non Convenzionali e dei «sistemi di salute» correlati, a favore di persone svantaggiate in relazione alle proprie condizioni fisiche, economiche e/o sociali, con particolare riferimento ai bambini e alle persone anziane o affette da forme di disabilità;
2) promuovere ed attuare iniziative di beneficenza, a sostegno di soggetti svantaggiati in relazione alle proprie condizioni psichiche, fisiche, economiche e/o sociali;
3) promuovere ed attuare ogni iniziativa diretta a favorire la tutela del diritto alla salute, i diritti del malato, tutela della vita e qualità della vita.
Per attuare tali scopi lassociazione potrà collaborare, attraverso convenzioni, con altre ONLUS ed enti senza scopo di lucro che perseguano finalità analoghe e/o con enti pubblici che operino in ambiti e con finalità compatibili con quelli dellassociazione.
Lassociazione prevede espressamente il divieto di svolgere attività diverse da quelle di cui allart. 10 co. 1 lett a) del D.lgs n. 460/97, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse. Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali, in quanto integrative delle stesse. Lesercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio e nellambito di ciascuno dei settori di attività ex lett. a) co. 1 art. 10 del D.lgs n. 460/97, le stesse non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali e che i relativi eventuali proventi non superino il 66 percento delle spese complessive dellorganizzazione.
Tra le attività connesse in quanto integrative dellassistenza sociale e socio sanitaria e dellattività di tutela dei diritti rientra la divulgazione delle informazioni aggiornate sullattività di ricerca, diagnosi e cura nel campo della medicina centrata sulla persona.
Titolo III Ordinamento interno e rapporto associativo
Art. 5 Ordinamento interno principi
Lordinamento interno è ispirato ai principi di uguaglianza tra i soci, disciplina uniforme del rapporto associativo, libera elettività delle cariche, effettività del rapporto associativo e democraticità degli organi. E espressamente esclusa la temporaneità del rapporto associativo. Tutti i soci maggiori di età hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 6 Soci
Possono essere soci dellAssociazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono gli scopi e le finalità. Non possono essere soci le persone giuridiche aventi scopi di lucro. Inoltre non possono essere soci gli enti pubblici, le società commerciali diverse da quelle cooperative, gli enti conferenti di cui alla legge 30 luglio 1990, n. 218, i partiti e i movimenti politici, le organizzazioni sindacali, le associazioni di datori di lavoro e le associazioni di categoria.
Lammissione allAssociazione, da richiedersi per iscritto al Presidente, è deliberata dal Consiglio Direttivo. Leventuale diniego di iscrizione deve essere in ogni caso motivato.
Le persone giuridiche sono rappresentate dalle persone fisiche alluopo designate secondo le regole e le competenze degli organi sociali e istituzionali propri della persona giuridica socia. Con le medesime modalità la persona giuridica socia può deliberare eventuali sostituzioni.
Tutti i soci hanno i medesimi diritti e doveri. Tutti i soci possono partecipare, con pari diritti, allelettorato attivo e passivo degli organi sociali dellassociazione.
Tutti i soci hanno lobbligo di concorrere al sostegno economico dellassociazione e contribuire al versamento della quota associativa, nella misura e secondo i termini annualmente stabiliti dal Consiglio direttivo.
La quota associativa annuale, indipendentemente dalla data di sottoscrizione, ha validità fino al 31 dicembre di ogni anno.
Art. 7 Domanda di ammissione
Lammissione allAssociazione deve essere proposta per iscritto, ed indirizzata al Presidente del Consiglio direttivo dellassociazione.
I soggetti che richiedono lammissione a socio si obbligano ad accettare il presente statuto e si obbligano altresì a concorrere al sostenimento dellattività dellassociazione, sia sotto il profilo materiale, partecipando concretamente alla vita associativa, sia economicamente concorrendo al versamento delle quote associative, ordinarie e straordinarie, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio direttivo.
I richiedenti persone giuridiche, inoltre, allegano alla domanda di ammissione copia conforme del proprio statuto con lelenco soci e la delibera dellorgano sociale competente che ha deliberato in merito alla volontà di aderire allAssociazione per la medicina centrata sulla persona, nonché la delega conferita alla persona fisica legittimata a rappresentare il socio persona giuridica nei rapporti con lAssociazione.
Art. 8 Recesso, decadenza, esclusione
Il rapporto associativo, oltre che per il venire meno della persona fisica socio o per la sopravvenuta estinzione della persona giuridica socio, si risolve per recesso o per esclusione:
a) il recesso è comunicato dal socio che non sia più in grado di collaborare e/o partecipare al perseguimento degli scopi sociali, ed è efficace, previa «presa datto» del Consiglio Direttivo;
b) lesclusione dellassociato può essere disposta, con delibera motivata del Consiglio Direttivo, per comportamenti del socio ritenuti contrastanti con letica e le finalità associative;
c) il socio può essere altresì escluso qualora non concorra economicamente al sostegno dellassociazione, omettendo di versare la quota associativa, entro i termini previsti dal Consiglio direttivo, o in caso di morosità verso lAssociazione;
Dalla data in cui è efficace il recesso o lesclusione, cessano tutti i diritti spettanti allassociato in base al presente statuto, da cui deriva limpossibilità di partecipare alla vita associativa e alle attività dellassociazione, e fermo restando in ogni caso il diritto di credito dellAssociazione sulle quote associative maturate e non versate dal socio.
Il socio che cessa di appartenere allAssociazione per qualsiasi causa, non può rivendicare alcun diritto sul patrimonio dellAssociazione e sulle quote o liberalità versate allAssociazione che sono, in ogni caso, non ripetibili.
Titolo IV Organi
Art. 9 Organi dellAssociazione
Sono organi dellAssociazione:
- lAssemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- lorgano di controllo, ove nominato;
LAssemblea è composta da tutti i soci dellAssociazione, risultanti da apposito registro tenuto a cura del Consiglio Direttivo. Non possono partecipare allassemblea i soci per i quali il consiglio direttivo abbia verificato una legittima causa di esclusione ai sensi del presente statuto.
AllAssemblea compete:
a) eleggere il Consiglio Direttivo;
b) approvare il bilancio;
c) approvare i regolamenti associativi;
d) approvare le modifiche statutarie;
e) deliberare lo scioglimento della associazione.
LAssemblea dellAssociazione deve essere convocata almeno una volta allanno, entro il 30 giugno di ogni anno, per lapprovazione del bilancio consuntivo, per lapprovazione dellattività svolta, e per lapprovazione del bilancio previsionale dellanno in corso.
La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto (a mezzo posta; telegramma; raccomandata, telefax; posta elettronica; o altri mezzi equipollenti), contenente lordine del giorno, da inviarsi almeno 15 (quindici) giorni prima della data stabilita per lAssemblea.
LAssemblea deve inoltre essere convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo dei soci.
In prima convocazione lAssemblea è validamente costituita quando interviene la maggioranza dei soci. In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Le deliberazioni dellAssemblea sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
Le modifiche dello statuto devono essere approvate sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza dei tre quarti dei soci. Lo scioglimento dellAssociazione deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.
Le votazioni vengono espresse in forma palese, tranne quelle riguardanti persone. Ogni socio ha diritto ad un solo voto.
Le delibere assembleari sono verbalizzate e opportunamente riportate nel libro delle decisioni dellassemblea dei soci.
Art. 11 Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri con un minimo di tre ed un massimo di quindici soci, compreso il Presidente, eletti dallAssemblea, previa determinazione del loro numero. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. La durata in carica dei primi membri eletti in sede di costituzione è determinata in seno allatto costitutivo.
Il Consiglio è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o quando ne è fatta richiesta da almeno due consiglieri. La convocazione è fatta dal Presidente mediante avviso scritto contenente lordine del giorno, da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato con preavviso di 2 (due) giorni.
Il Consiglio ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano riservati allAssemblea ai sensi del presente statuto. In specie, spettano al Consiglio Direttivo:
a) lattuazione degli scopi dellAssociazione, e delle delibere assembleari;
b) la determinazione dei contributi associativi di prima iscrizione e/o annuali, necessari a sostenere economicamente lattività dellassociazione;
c) laccoglimento o il rifiuto delle domande di iscrizione e le decisioni relative alla perdita della qualità di socio;
d) le delibere relative alla cessazione del rapporto associativo.
e) la programmazione delle attività dellassociazione e presentazione dei bilanci consuntivi e preventivi, da sottoporre allapprovazione dellassemblea dei soci.
Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe.
Le delibere del Consiglio Direttivo sono verbalizzate e opportunamente riportate nel libro delle delibere dellorgano amministrativo.
Il Consiglio Direttivo può delegare alcune delle proprie attribuzioni relativamente alle attività di ordinaria amministrazione a uno o più consiglieri con le cariche di Tesoriere e di Segretario. Nella relativa delibera di nomina sono stabiliti i poteri delegati, che possono essere in qualunque momento revocati ed avocati a sé dal Consiglio.
Art. 12 Presidente
Il Presidente dellAssociazione viene eletto dallassemblea dei soci, in sede di elezione del Consiglio Direttivo.
Il Presidente rappresenta lAssociazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano lAssociazione.
Egli presiede lAssemblea degli associati e il Consiglio Direttivo, ne cura lordinato svolgimento e provvede che le deliberazioni prese vengano attuate.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente lo sostituisce il Consigliere più anziano.
Art. 13 Organo di controllo
Lassemblea dei soci può nominare un revisore contabile al quale attribuire la funzione di controllo dei conti e di revisione del bilancio.
Art. 14 Cariche sociali e compensi
I compensi spettanti per le cariche sociali sono stabilite nella relativa delibera di nomina.
Ai membri del Consiglio Direttivo può essere attribuito un emolumento a titolo di gettone di presenza, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nellespletamento dellincarico.
Al Presidente può inoltre essere attribuito un emolumento in relazione al proprio incarico ed attribuzioni istituzionali, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute, nellespletamento dellincarico.
E in ogni caso vietata la corresponsione ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, ove istituito, di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal d.P.R. n. 645/94 e dal D.L. 239/1995, convertito dalla legge 03/08/95, n. 336, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni.
Titolo V Patrimonio Esercizio Finanziario
Art. 15 Patrimonio
Il patrimonio dellAssociazione è costituito:
1) dal fondo di dotazione, il quale costituisce il fondo che si intende stabilmente destinato al perseguimento dei fini istituzionali; tale fondo è costituito dalla dotazione iniziale dellassociazione e da ogni ulteriore somma destinata ad incremento del fondo medesimo fino al raggiungimento di euro 10.000=;
2) dal fondo patrimoniale vincolato, costituito dalle somme per le quali, per espressa delibera del Consiglio direttivo in tal senso, o per vincolo imposto da eventuali terzi donatori, sia imposto un espresso vincolo di destinazione;
3) dal fondo patrimoniale libero, costituito da ogni ulteriore riserva, liberamente disponibile.
Art. 16 Risorse economiche
LAssociazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento della propria attività:
1) dalle quote associative;
2) da contributi e donazioni mobiliari ed immobiliari, da parte di enti pubblici e privati e da parte di persone fisiche, nonché oblazioni, legati ed erogazioni da parte dei soci e di quanti intendano sostenere gli scopi dellAssociazione;
3) dallesercizio delle attività istituzionali e connesse, esercitate nei limiti di legge e conformemente a quanto previsto dallart. 4 dello statuto;
4) da ogni provento derivante dai frutti civili inerenti i beni finanziari o patrimoniali dellassociazione;
5) dalle entrate derivanti da attività occasionali di raccolta fondi;
Il Consiglio Direttivo stabilisce annualmente la quota di versamento minimo da effettuarsi allatto delladesione allAssociazione da parte di chi intende aderire allAssociazione nonché, eventualmente, la quota associativa annuale dellAssociazione, a carico di tutti i soci anche già iscritti.
Art. 17 Esercizio finanziario
Lesercizio finanziario dellAssociazione è annuale e decorre dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il primo esercizio si chiude il 31/12/2008.
Ogni anno deve essere redatto dal Consiglio Direttivo il bilancio della gestione dellAssociazione che è approvato dallAssemblea entro il 30 giugno successivo alla chiusura dellesercizio finanziario.
LAssociazione prevede espressamente il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dellorganizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. Tale divieto opera sia durante la vita dellassociazione, sia in caso di scioglimento del rapporto associativo, per qualsiasi causa. LAssociazione prevede espressamente lobbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse, come precisato al precedente articolo 4.
Titolo VI Convenzioni
Art. 18 Convenzioni
Le convenzioni tra lAssociazione e gli enti pubblici o altri enti e soggetti sono approvate con deliberazione del Consiglio Direttivo.
Titolo VII Scioglimento e rinvio
Art. 19 Scioglimento
In caso di scioglimento dellAssociazione, lAssemblea in seduta straordinaria deve nominare i liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci, nonché stabilire le modalità della liquidazione. Lo scioglimento dellassociazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.
Lassemblea che delibera lo scioglimento dovrà altresì prevedere la devoluzione del patrimonio residuo ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito lorganismo di controllo di cui allarticolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo che una diversa destinazione non sia imposta dalla legge.
Art. 20 Controversie
Per ogni controversia concernente linterpretazione del presente statuto è competente il Foro di Bologna.
Art. 21 Rinvio
Per quanto qui non espressamente regolato si fa integrale rinvio alle norme di cui agli artt. 36 e ss. del codice civile, e al D.lgs. 460/97.